Riconoscimento degli stabilimenti di produzione

Riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti che confluiscono nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 609/2013 per

l’abrogazione del settore dei prodotti

destinati ad una alimentazione particolare

 

Come è noto, a partire dal 20 luglio 2016 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 609/2013, comunemente definito FSG (Food for Specific Groups), che, abrogando il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare (ADAP), ha incluso nel suo campo di applicazione le disposizioni normative specifiche sugli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo.

 

Le disposizioni sugli alimenti senza glutine destinati ai celiaci e sugli alimenti delattosati, relative alle condizioni per dichiararne l’assenza negli alimenti, o il contenuto ridotto, non sono state incluse nel regolamento FSG perché a livello europeo è stato individuato nel Regolamento (UE) 1169/2011 il campo normativo adatto alla loro ricollocazione.

Pertanto, le disposizioni del Regolamento (CE) 41/2009 “relativo alla composizione e

all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine” sono state trasferite con il regolamento (UE) 828/2014 nel contesto dell’articolo 36 del regolamento (UE) 1169/2011 concernente le informazioni volontarie sugli alimenti.

Inoltre, come indica il considerando 42 del Regolamento FSG, anche le disposizioni relative all’assenza di lattosio o al suo ridotto contenuto negli alimenti, ad oggi non armonizzate, saranno disciplinate nello stesso contesto.

In definitiva, le disposizioni per indicare in etichetta l’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso, come quelle per indicare l’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto, rientrano oggi nella disciplina generale sulle informazioni da fornire ai consumatori sugli alimenti, che comprende anche le informazioni utili ai soggetti intolleranti o allergici per effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza.

Sulla base di tale evoluzione normativa l’autorizzazione in forma di riconoscimento richiesta precedentemente per la produzione e il confezionamento degli ADAP è oggi richiesta per la produzione e il confezionamento dei seguenti prodotti, coperti dal regolamento FSG:

1) formule per lattanti e formule di proseguimento di cui alla direttiva 2006/141/CE, che dal 22 febbraio 2020 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/127;

2) alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini di cui alla direttiva 2006/125/CE;

3) alimenti a fini medici speciali di cui alla direttiva 99/21/CE, che dal 22 febbraio 2019 sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2016/128;

4) alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo, di cui alla direttiva 96/8/CE (con l’esclusione dei sostituti del pasto, che oggi rientrano tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali ai sensi del regolamento CE 1925/2006).

Resta poi ferma l’autorizzazione in forma di riconoscimento per gli stabilimenti adibiti alla

produzione e al confezionamento degli integratori alimentari e degli alimenti addizionati di

vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006.

Ciò premesso, si rappresenta che l’autorizzazione in forma di riconoscimento già rilasciata

per la produzione e il confezionamento come ADAP resta valida per la produzione e il confezionamento:

- dei prodotti appartenenti alle quattro categorie sopra indicate, confluite nel campo di applicazione del regolamento FSG;

- degli ex prodotti dietetici per sportivi che eventualmente vengono riclassificati come integratori alimentari o come alimenti addizionati di vitamine e/o minerali ai sensi del regolamento (CE) 1925/2006;

- dei “latti di crescita”, ricadenti oggi nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006 per l’aggiunta di vitamine e minerali..

Per quanto concerne la produzione e il confezionamento degli ex prodotti dietetici senza glutine e degli ex prodotti dietetici delattosati, l’autorizzazione in forma di riconoscimento viene meno per la confluenza delle disposizioni sull’assenza di glutine o il suo contenuto molto basso, come di quelle sull’assenza di lattosio o il suo contenuto ridotto, tra le informazioni fornite con l’etichettatura ai sensi del Regolamento (UE) 1169/2011 a beneficio dei soggetti allergici o intolleranti.

Considerando che la necessità di consumare più volte al giorno alimenti “senza glutine” sostitutivi di pane, pasta e degli altri più comuni alimenti a base di cereali gluteinati rende i celiaci molto vulnerabili sul piano alimentare, resta fermo che per riportare in etichetta diciture sull’assenza di glutine (o eventualmente il suo contenuto molto basso) l’alimento deve essere prodotto con materie prime controllate e selezionate secondo un piano di autocontrollo che si dimostri adeguato e mirato a gestire efficacemente il rischio di contaminazioni crociate.

Analoghe considerazioni sull’adeguatezza dei piani di autocontrollo valgono per gli alimenti delattosati che riportano in etichetta le diciture “senza lattosio” o “a ridotto contenuto di lattosio” conformemente a quanto indicato nella nota dello scrivente Ufficio n. 27673-P del 7 luglio 2015, che, in attesa dell’armonizzazione a livello europeo, ne definisce le condizioni per l’uso. [Fonte: Circolare del Ministero della Salute del 04/08/2016]


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