PROCEDURE PER IL RICHIAMO DI PRODOTTI NON CONFORMI

DAL MINISTERO NUOVE PROCEDURE PER IL RICHIAMO DI PRODOTTI NON CONFORMI.

La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha diramato una nota sulle procedure, concordate con gli assessorati regionali alla sanità, per il richiamo di prodotti alimentari non conformi ai requisiti di sicurezza, previsti dal Regolamento (CE) 178/2002, e annuncia l'avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati a partire dal 1 gennaio 2017.

Il Regolamento (CE) 178/2002 stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Prevede procedure, non solo per la rintracciabilità (possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento) e il ritiro (qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione al
consumatore di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare), ma anche per il richiamo dell'alimento non considerato sicuro nel caso sia stato già avviato al consumo da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA) che, per la normativa europea è il responsabile della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato.

Le indicazioni minime che il richiamo deve contenere per agevole il consumatore nell'individuazione del prodotto oggetto di richiamo:

- denominazione di vendita;
- marchio del prodotto;
- nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato;
- lotto di produzione;
- marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
- nome del produttore e sede dello stabilimento;
- data di scadenza o termine minimo di conservazione;
- descrizione peso/volume unità di vendita;
- motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto. Si ritiene infatti che un'indicazione generica, del tipo "prodotto non conforme", non sia sufficiente a soddisfare il requisito di accuratezza dell'informazione dettato dall'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002;
- le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l'assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.)
- fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all'atto dell'acquisto.

La comunicazione di richiamo deve avvenire mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati e almeno tramite una delle seguenti modalità:

- Pubblicazione del richiamo sul proprio sito
- Pubblicazione del richiamo su social network

Nel caso di eventuale mancanza di un sito internet o di una pagina nei social media dell'OSA, sarà sufficiente il comunicato di richiamo pubblicato sull'apposita pagina del portale del Ministero pensata, in generale, per garantire ai consumatori un più ampio e tempestivo accesso alle informazioni. E' stato infatti stato implementato un sistema che consente la pubblicazione dei richiami sul sito web del Ministero direttamente da parte delle Regioni o, su disposizione regionale, da parte delle AASSLL.

Il sistema diverrà operativo a partire dal 1 gennaio 2017.

Diverso dal richiamo è l'avviso di sicurezza cioè quella forma di comunicazione utilizzata dal Ministero della Salute che riporta informazioni basate su fonti ufficiali, divulgata a scopo precauzionale e a fini di tutela della salute pubblica. L'avviso di sicurezza, in termini generali, è diramato sotto forma di pagina web e/o di comunicato stampa, non è sostitutivo del richiamo e,
pertanto, non assolve l'OSA dall'obbligo di effettuarlo.

Nella nota il Ministero della salute descrive le modalità operative per soddisfare i requisiti di efficacia ed accuratezza delle informazioni fornite al consumatore in caso di richiamo di un prodotto e descrive le procedure da seguire a seconda che sia stata appurata la sussistenza di un grave rischio per la salute umana o sia necessaria una valutazione del rischio, per decidere se adottare o no misure rapide a tutela della salute.

[Fonte: Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva]


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